di Rosa Manzo
L’Italia non e’ la sola ad essere stata chiamata sul banco degli imputati per le sue politiche in tema di lotta al cambiamento climatico.
Mentre il mondo economico intensifica i propri sforzi per una trasformazione energetica che sia indipendente dagli idrocarburi, le azioni legali contro i Governi in giro per il mondo sono cresciute a dismisura facendo parlare di un trend di climate ligation o climate actions.
Diversi sono i motivi giuridici che portano gli Stati a essere ritenuti legalmente responsabili per aver cagionato o per non aver sufficientemente adottato politiche di sostegno alla lotta al cambiamento climatico.
A livello europeo, il primo caso di climate action ha luogo nella giurisdizione olandese. L’Urgenda case apre la strada a richieste di adozione di politiche climatiche che rispondano a standard di efficienza e di dovuta diligenza che trovano fondamenta nella legislazione stessa del Paese. Tra i casi da annoverare di certo rientrano i due casi norvegesi del Barents Sea e di Alta dove la norma prima di riferimento viene rintracciata nella costituzione stessa. Benche’le argomentazioni delle parte attrice non abbiano trovato il favore della Corte Suprema in un caso su due, le due azioni legali hanno aperto una vivace discussione nel Paese sul portato normativo di un articolo quale quello § 112 della constituzione norvegese che espressamente stabilisce un diritto e dovere di azione in capo allo Stato affinche’ adotti misure appropriate per al tutela dell’ ambiente.
La casistica norvegese e’ altremodo interessante per via dei numerosi attori internazionali coivolti come parti terze a difesa degli attori, nel caso di specie Green Peace Norway and Nature and Youth, due delle storiche organizzazioni ambientaliste del Paese.
Se l’insegnamento che possiamo trarre dalla giurisprudenza norvegese e’ quello di guardare alla propria legislazione interna al fine di trovare argomenti per consolidare un dovere di azione dello Stato alla lotta al cambiamento climatico, l’Italia e’ di fatto favorita nelle argomentazioni dall’approvazione del emendamento alla norma costituzionale dell’ Art.9 comma 2:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche dell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
L’interesse delle future generazioni e’ proprio il fulcro della problematica climatica essendo essa stessa causa prima del peggioramento degli ecosistemi a disposizione delle future generazioni.
La domanda per la comunita’ accademica tutta, in Italia come all’estero, resta aperta: e’ la minaccia di azioni climatiche il rimedio corretto per far si che i Governi adottino politiche climatiche appropriate ? In caso di condanna dello Stato, e’ il risarcimento dei danni cagionati alle future generazioni l’unica possibilita’ di ottenere un ristoro in vista degli inevitabili danni procurati alle future generazioni per le insufficienti politche nazionali?